Posso aderire a una richiesta di risarcimento danni in Italia per un cartello che ha sovraccaricato la mia piccola impresa?
Per ottenere un risarcimento in Italia in caso di cartello o intesa anticoncorrenziale, è possibile avviare un’azione civile davanti al tribunale competente. Innanzitutto è opportuno segnalare i fatti all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), allegando le prove in vostro possesso: l’istruttoria dell’AGCM può durare diversi mesi o anni, ma una decisione con sanzioni e constatazione dell’intesa costituisce un importante elemento probatorio per la successiva domanda di risarcimento.
Successivamente, potete proporre un’azione diretta di risarcimento del danno davanti al tribunale civile (tribunale ordinario), anche senza attendere l’esito finale dell’istruttoria AGCM, purché siano forniti elementi probatori sufficienti. Il termine per agire è, in linea di principio, di cinque anni dal fatto dannoso, salvo diversa decorrenza in base alla normativa e alla specifica fattispecie. È opportuno agire tempestivamente per evitare prescrizione e per consentire la raccolta e conservazione delle prove.
Non è obbligatorio aderire a un’azione già avviata, ma può essere vantaggioso valutare partecipazioni collettive o azioni di classe, qualora siano in corso e ritenga che vi sia una efficace tutela collettiva. In alternativa, potete promuovere un’azione individuale. È consigliabile consultare un avvocato specializzato in diritto della concorrenza per valutare le prove, la strategia processuale più idonea e l’eventuale coordinamento con altri operatori del settore.
Risposte degli avvocati
Ibba Invidato Law Firm
Se disponi di prove scritte concrete (come le fatture e le email che hai menzionato), è possibile procedere in modo indipendente e potenzialmente più rapido. Non è necessario unirsi a un’azione legale già esistente.
Ecco perché procedere individualmente può essere un vantaggio:
• Velocità: Con prove documentali chiare che dimostrano l'aumento simultaneo dei prezzi, il processo di accertamento si snellisce.
• Autonomia: Non devi attendere i tempi tecnici di una class action, che spesso sono molto lunghi in Italia.
• Controllo: Puoi gestire direttamente la trattativa per un eventuale accordo transattivo (risarcimento stragiudiziale) senza dover dividere i tempi con altri soggetti.
Il primo passo consigliato è l'invio di una lettera di diffida e messa in mora tramite un legale per tentare una risoluzione bonaria prima di andare in tribunale.
Ibba Invidiato Law Firm
Avv Carlo Isnardi
I will attempt to provide a concise response to your request:
Generally, there are two main types of damages actions:
Stand-alone Action: The injured company brings the civil action without a prior finding by a competition authority (such as the Italian Competition Authority - AGCM - or the European Commission).
In this scenario, the claimant bears the burden of proving all the elements of the infringement: the existence of the cartel, the harm suffered, and the causal link between the cartel and the damage.
Perhaps the most challenging element concerns the documentation of the evidence that the price agreement produced anticompetitive effects in the relevant market. Not every agreement is prohibited, in fact, but only those that result in a restriction of competition. Market studies are typically used to define the relevant market and the extent to which the autonomous decisions of the players affect competition in that market. These are, as you can understand, assessments that can be complex, costly, and debatable.
Follow-on Action: The action is brought after a competition authority has already established the existence of the infringement through its decision.
This is procedurally much more straightforward for the injured party because it does not need to prove either that an agreement existed or that it had a restrictive effect on the relevant market. These elements are the subject of the investigation conducted by the Authority.
In a follow-on action, the competition authority’s decision finding the infringement is binding on the civil court. This means that the existence of the cartel does not need to be proved again. The most common damage is the so-called “overcharge,” that is, the difference between the price actually paid due to the cartel and the price that would have been paid in a competitive market. The burden of proving the damage, even in a follow-on action, remains with the claimant.
Avv Carlo Isnardi
Mi permetto di fornire una risposta sintetica alla sua richiesta:
In linea generale, si distinguono due principali tipologie di azioni risarcitorie:
Azione stand-alone: l’impresa danneggiata promuove l’azione civile senza che vi siano state precedenti decisioni di un’autorità garante della concorrenza (quale l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – AGCM – in Italia o la Commissione Europea).
In tale contesto l’attore assume l’onere di provare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito: l’esistenza del cartello, il danno subito e il nesso di causalità tra quest’ultimo e l’accordo illecito.
Probabilmente la parte più articolata riguarda la documentazione probatoria atta a dimostrare che l’intesa sui prezzi abbia prodotto effetti anticoncorrenziali sul mercato rilevante. Non ogni intesa è vietata, infatti, ma soltanto quella che determina una restrizione della concorrenza. Di norma si ricorre a ricerche di mercato per definire il mercato rilevante e valutare l’incidenza che le decisioni autonome degli operatori possono esercitare sulla concorrenza in tale contesto. Si tratta, come è evidente, di accertamenti che possono risultare complessi, costosi e soggetti a valutazioni contrastanti.
Azione follow-on: l’azione viene promossa dopo che un’autorità garante della concorrenza ha già accertato l’illecito mediante una propria decisione.
Si tratta di una via processuale decisamente più agevole per il danneggiato, poiché non è tenuto a dimostrare né l’esistenza dell’intesa né che essa abbia determinato una restrizione della concorrenza nel mercato rilevante. Tali profili sono oggetto dell’istruttoria svolta dall’Autorità.
In un’azione follow-on, la decisione dell’autorità antitrust che accerta l’infrazione ha efficacia vincolante per il giudice civile. Ciò comporta che l’esistenza del cartello non deve essere nuovamente provata. Il danno più comune è il cosiddetto “sovrapprezzo” (overcharge), ossia la differenza tra il prezzo effettivamente sostenuto a causa del cartello e quello che si sarebbe pagato in un mercato concorrenziale. La prova del danno resta comunque a carico dell’attore, anche nel caso di azione follow-on.
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