Un avvocato potrebbe essere disciplinato in Italia per aver divulgato informazioni relative a un cliente senza consenso in violazione delle regole del segreto professionale?
Risposte degli avvocati
mohammad mehdi ghanbari
Il segreto professionale è un obbligo fondamentale per gli avvocati italiani, definito sia dal Codice Deontologico Forense sia dal Codice Penale. Una violazione può comportare gravi sanzioni disciplinari, come la sospensione dall’esercizio della professione, e sanzioni penali, inclusa la reclusione.
Per affrontare la situazione, il collega può presentare un esposto disciplinare al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati locale. Pur non essendo strettamente obbligatorio affidarsi a un avvocato per la presentazione dell’esposto, è consigliabile farlo per redigere un rapporto preciso e per gestire le potenziali implicazioni penali.
Definizione di Segreto Professionale
Nel diritto italiano, il segreto professionale non è solo un dovere, ma un «diritto primario e fondamentale» dell’avvocato, essenziale per la fiducia e la difesa del cliente.
Ambito: Copre tutte le informazioni fornite dal cliente o note all’avvocato per effetto del mandato. Si estende ai dipendenti e collaboratori dell’avvocato.
Base normativa:
Art. 13 e 28 del Codice Deontologico Forense: Impongono all’avvocato di mantenere il segreto su tutte le attività svolte e le informazioni ricevute. Il segreto è illimitato nel tempo, perdurando anche dopo la cessazione del mandato.
Art. 622 del Codice Penale: Punisce chi, per ragione della professione, viene a conoscenza di un segreto e lo rivela senza giustificato motivo o lo utilizza per profitto.
Sanzioni per la violazione
La violazione del segreto professionale comporta una doppia responsabilità:
1. Sanzioni disciplinari
Il Codice Deontologico prevede specifiche sanzioni gestite dal Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD):
Sospensione: A differenza delle violazioni minori della riservatezza che possono comportare solo la «censura», la violazione del segreto professionale determina specificamente la sospensione dall’esercizio per uno-due anni o più, generalmente da uno a tre anni.
Fattori aggravanti: Le sanzioni possono essere aumentate se la violazione è stata volontaria o ha causato un danno rilevante all’immagine o agli interessi del cliente.
2. Sanzioni penali
Ai sensi dell’art. 622 del Codice Penale (Rivelazione di segreto professionale):
Pena: Reclusione fino a un anno o multa da €30 a €516.
Condizioni: Il reato è perseguibile solo se la rivelazione può arrecare nocumento e richiede una querela formale da parte dell’interessato (il cliente) per poter procedere.
Procedura per segnalare presunte violazioni
Il procedimento di segnalazione prevede due possibili binari: disciplinare e penale.
Esposto disciplinare
Presentazione: L’avvocato o il cliente possono presentare un esposto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (COA) presso il quale è iscritto il professionista oggetto della segnalazione.
Forma: Può essere inoltrato tramite posta raccomandata (PEC o cartacea) o con dichiarazione scritta libera (carta libera). Deve descrivere i fatti, le specifiche informazioni rivelate e le prove disponibili.
Procedimento: Il COA funge da filtro. Se la segnalazione non risulta manifestamente infondata, trasmette gli atti al CDD, che svolge le indagini e celebra il processo disciplinare.
Querela penale
Se la violazione ha arrecato nocumento, il cliente può anche presentare querela alla Procura della Repubblica entro tre mesi dalla scoperta del fatto. Tale procedimento è autonomo rispetto a quello disciplinare, ma spesso procede in parallelo.
Rappresentanza legale e “colleganza”
Pur essendo possibile presentare l’esposto personalmente, ricorrere a una rappresentanza legale è strategico per due motivi:
Ruolo limitato dell’esponente: Nel procedimento disciplinare, l’esponente non è parte formale; è solo una «fonte di informazione» e non ha diritto di controinterrogare i testimoni né di impugnare la decisione. Un avvocato può contribuire a rendere la prima fase probatoria sufficientemente solida da spingere il CDD ad agire d’ufficio.
Dovere di avvertimento (art. 38): Le norme deontologiche italiane (art. 38 CDF) richiedono generalmente che l’avvocato avverta per iscritto il collega prima di intraprendere un’«azione giudiziaria» nei suoi confronti, salvo che tale comunicazione comporti un pregiudizio al diritto da tutelare (es. rischio di distruzione delle prove). Pur trattandosi di un’esposizione disciplinare di natura amministrativa, l’interpretazione di tale obbligo di avvertimento può essere delicata. Un rappresentante legale può valutare se sia necessario l’avvertimento o se l’eccezione del «pregiudizio» si applichi specificamente a questa violazione del segreto.
Studio Legale Sottocasa
Secondo la legge italiana, gli avvocati sono tenuti al segreto professionale in modo rigoroso. Tale obbligo vieta la divulgazione di qualsiasi informazione relativa al cliente ottenuta durante o in connessione con il mandato professionale, anche dopo la sua cessazione.
La violazione di tale obbligo può comportare:
Responsabilità penale ai sensi dell’articolo 622 del Codice Penale italiano (punibile con fino a 1 anno di reclusione o con una multa);
Provvedimenti disciplinari da parte dell’Ordine degli Avvocati locale (che possono comportare sospensione o radiazione);
Responsabilità civile per i danni causati al cliente.
Se sospetti una violazione, puoi:
Presentare una denuncia penale alle autorità (ma ti sconsiglio di procedere in tal senso a meno che non siano stati divulgati dati importanti e strettamente riservati)
Presentare una segnalazione disciplinare all’Ordine degli Avvocati;
Avviare una azione civile per il risarcimento dei danni.
Sentiti libero di contattarmi ([email protected]) per ulteriori indicazioni.
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