Quali sono i passaggi per avviare un’azione collettiva in Italia per dispositivi di consumo difettosi?
Risposte degli avvocati
mohammad mehdi ghanbari
Salve e cordiali saluti,
Ho letto la sua domanda relativa all’azione collettiva (azione di gruppo) nei confronti di un produttore per dispositivi difettosi. Si tratta di un ambito complesso del diritto italiano che ha recentemente subito rilevanti modifiche con l’attuazione del Decreto Legislativo 28/2023 e la riforma del Codice di Procedura Civile.
Per rispondere alle sue domande principali:
Rappresentanza: Di norma è necessario un “Entità Qualificata” registrata (ad esempio un’associazione dei consumatori riconosciuta) per avere legittimazione all’azione rappresentativa. Anche i singoli consumatori possono promuovere azioni ex Codice di Procedura Civile, tuttavia un’associazione consolidata rafforza la posizione sull’ammissibilità.
Certificazione: Il giudice si pronuncerà innanzitutto sull’“ammissibilità”, verificando se i diritti dei membri del gruppo sono “omogenei” (identico punto di partenza giuridico/fattuale).
Esiti: In caso di esito positivo, il giudice può ordinare misure ingiuntive (cessazione della condotta) e risarcimenti compensativi (rimborsi o sostituzioni). Il principio del “vincitore prende tutto” si applica generalmente alle spese legali.
Poiché a tali vicende si applicano termini prescrizionali specifici – spesso stringenti, pari a 3 anni dalla scoperta del difetto – è fondamentale agire tempestivamente.
Posso offrirle una consulenza più dettagliata sulle specifiche fasi procedurali e guidarla nel soddisfare i requisiti per il suo gruppo.
Studio Legale Sarappa
AZIONI COLLETTIVE: REQUISITI E CONDIZIONI.
Un’azione collettiva mira a ottenere, mediante procedimento giudiziario, l'accertamento della responsabilità di un’impresa nei confronti di una categoria di consumatori; può essere promossa solo dopo che il danno si sia verificato. Presupposto di tale azione è l’omogeneità delle posizioni degli individui coinvolti, in modo che una soluzione giudiziale unica e uniforme possa soddisfarle.
Esistono due tipi di azioni collettive:
- azione collettiva risarcitoria, finalizzata all’ottenimento di un ristoro monetario quale compenso per il danno subito a causa del prodotto o della condotta dell’impresa;
- azione collettiva inibitoria, diretta ad impedire atti e comportamenti dannosi per gli interessi dei consumatori o degli utenti e ad adottare misure volte a correggere o eliminare gli effetti pregiudizievoli di violazioni accertate, senza produrre effetti risarcitori.
LEGITTIMAZIONE ATTIVA
Come rilevato, un presupposto fondamentale è l’esistenza di “diritti individuali omogenei” lesi dalla condotta dell’impresa o del professionista. Nel caso specifico di danni derivanti da prodotti difettosi, l’omogeneità può scaturire dalla medesima difettosità ovvero da comportamenti standardizzati dell’impresa nei confronti di una pluralità di acquirenti/utenti.
L’azione collettiva può essere promossa da:
- ogni singolo membro del gruppo (un singolo consumatore)
- organizzazioni o associazioni non profit.
Per quanto riguarda le associazioni o le organizzazioni, esse hanno legittimazione attiva a condizione che:
- i loro scopi statutari comprendano la tutela di diritti individuali omogenei;
- siano iscritte in un elenco pubblico tenuto dal Ministero della Giustizia.
Per essere iscritte, le associazioni devono soddisfare i seguenti requisiti:
- aver operato da almeno due anni prima della presentazione della domanda;
- avere sede in Italia o in uno Stato membro dell’UE e perseguire, con finalità statutaria non lucrativa, la tutela dei diritti individuali omogenei;
- essere dotate di una struttura democratica, riunire gli associati almeno annualmente e svolgere le proprie attività (assistenza e consulenza agli associati, iniziative pubbliche) in modo continuativo, stabile e adeguato;
- disporre di un sito web aggiornato che fornisca informazioni e sia privo di qualsiasi forma di pubblicità diretta o indiretta;
- raccogliere fonti di finanziamento in conformità alla normativa vigente e garantire requisiti di integrità per associati, dirigenti e rappresentanti;
- statutariamente prevedere trasparenza amministrativa e contabile, comprensiva della pubblicazione annuale del bilancio e della sua verifica da parte di soggetti terzi indipendenti.
ASPETTI PROCESSUALI: UNA SINTESI
Giurisdizione: sezioni specializzate in materia d’impresa dei tribunali (Tribunale delle Imprese)
Procedimento applicabile: a seguito della Riforma Cartabia (D.Lgs. 164/2024), il procedimento è disciplinato dal rito semplificato di cognizione (art. 281-decies e ss. c.p.c.), senza possibilità di mutare la forma del processo.
La domanda viene proposta tramite ricorso avanti al Tribunale delle Imprese del capoluogo regionale in cui la società convenuta ha la sede legale.
Idoneità: Entro 30 giorni dalla prima udienza, il Tribunale decide sull’ammissibilità della domanda con decreto. Il decreto è pubblicato nell’area pubblica del portale dei servizi on line del Ministero della Giustizia.
Nel decreto di ammissione dell’azione collettiva il Tribunale fissa un termine perentorio – tra i 60 e i 150 giorni – per l’adesione degli individui titolari di diritti individuali omogenei. Coloro che aderiscono non diventano parti del processo, ma hanno diritto di accedere al fascicolo telematico.
Se il ricorso viene accolto dopo la fase istruttoria, la sentenza accerta la violazione di diritti individuali omogenei e apre la procedura di adesione, fissando nuovamente un termine perentorio tra 60 e 150 giorni dalla pubblicazione della sentenza sul portale on line. Il Tribunale nomina altresì il giudice delegato e il rappresentante comune, e può istituire un fondo di lite alimentato da chi aderisce.
Il rappresentante comune deve possedere i requisiti per la nomina a curatore giudiziario; egli è un pubblico ufficiale e può essere revocato in qualsiasi momento dal giudice delegato. Successivamente alla sentenza, il rappresentante comune può proporre uno schema transattivo con la società; il giudice delegato può autorizzare il rappresentante comune a concludere la transazione.
Quanto sopra rappresenta solo una sintesi estrema delle regole processuali: ad esempio, la società, il rappresentante comune o altro counsel autorizzato possono proporre opposizione avverso il decreto di ammissione all’adesione. L’opposizione si propone con ricorso avanti al Tribunale entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento; il ricorso, però, non sospende l’esecuzione del decreto, salvo diversa determinazione del Tribunale su istanza e sulla base di gravi e fondati motivi.
COSTI E ONORARI
Come ricordato, la sentenza che accoglie il ricorso può fissare un importo che ciascun aderente deve versare al fondo di lite insieme con i relativi termini di pagamento (la mancata corresponsione rende inefficaci le adesioni).
Va altresì versato il “contributo unificato” (diritto di cancelleria o imposta a favore dello Stato) per la presentazione del ricorso.
Oltre a ciò, qualora venga conferito mandato a un legale, devono essere tenute presenti le regole in materia di ripartizione e liquidazione delle spese legali tra le parti.
DECADENZA
Non sussistono regole specifiche applicabili all’azione collettiva, né effetti interruttivi/sospensivi automatici derivanti dalla presentazione del ricorso. L’azione collettiva deve pertanto essere coordinata con i termini di prescrizione sostanziali applicabili alla tipologia di responsabilità dedotta (es. responsabilità da prodotti difettosi e/o responsabilità contrattuale). È necessaria una valutazione specifica delle circostanze (natura del danno e della responsabilità) per determinare il termine di prescrizione.
RAPPRESENTANZA LEGALE
Data la natura del procedimento, è indispensabile l’assistenza di avvocati esperti in contenzioso collettivo e in responsabilità per prodotti difettosi.
SINTESI
- Per prodotti/dispositivi difettosi è prevista un’azione collettiva ex codice di procedura civile qualora le pretese dei singoli acquirenti/utenti presentino omogeneità (es. medesima difettosità, identica omissione o condotta del produttore, stessi accordi contrattuali), consentendo così una valutazione unificata della responsabilità del produttore e l’apertura della fase di adesione e liquidazione dei diritti individuali.
- Un’associazione di consumatori può agire in qualità di attore se è non profit, ha scopi statutari coerenti ed è iscritta presso il Ministero della Giustizia; in alternativa, anche un singolo componente del gruppo può promuovere l’azione, fatto salvo il meccanismo di adesione per tutte le parti legittimate.
- Il ricorso è depositato davanti al Tribunale delle Imprese competente secondo il rito semplificato. Il tribunale decide sull’ammissibilità e, se il ricorso è accolto nel merito, apre la fase di adesione (60-150 giorni dalla pubblicazione sul portale), nomina il giudice delegato e il rappresentante comune, e può stabilire un fondo di lite la cui assenza invalida le adesioni.
- Dopo la sentenza è percorribile un percorso transattivo attraverso il rappresentante comune, con autorizzazione giudiziale e garanzie di informazione, partecipazione e diritto di opposizione per gli aderenti. Le decisioni su costi/onorari nella fase di adesione possono essere impugnate secondo le procedure aggiornate al 2024 (deposito telematico; domicilio digitale).
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